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DECADENZA DALL'AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA'

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DECADENZA DALL'AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' L'art. 243 bis c.c. prescrive che l'azione di disconoscimento di paternità (disciplinata dal successivo art. 244 c.c. ) del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre ed anche dal figlio. Chi intende disconoscere la paternità rispetto al figlio nato nel matrimonio (sia esso stato concepito durante il matrimonio o prima della sua celebrazione) è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione. La sola dichiarazione della madre non vale ad escludere la paternità. Scopo della norma è quello di far cadere la presunzione di paternità in capo al padre; la domanda può essere proposta dai soli componenti del nucleo famigliare con esclusione di terzi; l'accoglimento della domanda, fa cessare il rapporto di parentela padre / figlio che a questo punto risulta riconosciuto solo dalla madre. Il successivo art. 244 c.c. detta i termini entr

OBBLIGO DI ACQUISIZIONE DELLA PATENTE DI GUIDA ITALIANA PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI

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Sentenza G.I.P. di Trento - dott. C. Ancona - dd. 16/09/2010 Il cittadino straniero, che ha conseguito la residenza anagrafica italiana, è tenuto entro un anno dall’acquisizione a convertire la propria patente di guida straniera in quella italiana. Questo a grandi linee è quanto prescrive il Codice della Strada; ma se per i cittadini stranieri comunitari la conversione della patente è un fatto pressoché automatico, non lo è altrettanto per i cittadini extracomunitari, costretti a sottostare alla stessa trafila di un neopatentato e spesso ignari delle gravi conseguenze se colti a circolare senza la patente di guida italiana. E’ quanto accaduto ad una cittadina extracomunitaria, ma residente in Trentino da oltre un anno, che era stata colta a circolare sprovvista di patente italiana, ma con patente di guida internazionale in corso di validità: fermata per un controllo di routine, alla donna era stata contestata dalla Polizia Stradale la guida senza patente, anziché più cor

RESPONSABILITÀ SANITARIA - FOCUS 2011

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www.avvocatolucaconti.com L’EVOLUZIONE DELLA RESPONSABILITA’ SANITARIA   FOCUS 2011   Tradizionalmente, la RESPONSABILITA’ DEGLI OPERATORI SANITARI era inquadrata come un’obbligazione di mezzi e non come un’obbligazione di risultato; di più, la  RESPONSABILITA’ SANITARIA era inquadrata nell’alveo della cd.  RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE ai sensi dell’art. 2043 c.c., con la conseguenza che incombeva sul paziente danneggiato l’onere di provare non solo la condotta illecita (commissiva ovvero omissiva) dell’operatore sanitario ed il danno alla salute quale fatto costitutivo del diritto al risarcimento, ma anche il nesso di causalità tra la condotta e la conseguenza dannosa.   Nel corso degli ultimi anni la responsabilità sanitaria ha subìto una profonda evoluzione, approssimandosi per molti aspetti alla cd. OBBLIGAZIONE DI RISULTATO.    In passato, la fonte della responsabilità extracontrattuale per danni derivanti da medical malpractice era incardinata sulla colpa