L'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO






RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO


Come noto, chi si è visto recapitare un'ingiunzione di pagamento (decreto ingiuntivo di pagamento), per contestarla la deve "opporre" ai sensi dell'art. 645 e ss. c.p.c., mediante lo strumento dell'opposizione a decreto ingiuntivo. 
L'opposizione si propone mediante atto di citazione a giudizio a comparire ad udienza fissa, notificato al creditore ricorrente presso il domicilio eletto entro e non oltre i 40 gg. successivi alla notifica del decreto ingiuntivo.
Nella procedura di opposizione, si determina l'inversione delle parti processuali sotto il profilo "formale", laddove il creditore ricorrente nella "fase monitoria" (già conclusasi con l'emissione del decreto ingiuntivo) diviene convenuto formale (opposto) nella "fase di opposizione", mentre il debitore ingiunto diviene attore processuale (opponente).
La pendenza della lite, ossia la pendenza della causa di opposizione, coincide con la notificazione dell'atto di citazione.
Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che, nell'ipotesi in cui il debitore instauri davanti ad altro e diverso Giudice una causa di accertamento negativo del credito, prima che gli sia notificata l'ingiunzione di pagamento, la pendenza di lite coinciderà con l'iscrizione a ruolo della causa d'accertamento negativo del credito e per logica conseguenza competente a conoscere anche la successiva causa di opposizione a D.I. sarà (per ragioni di continenza) lo stesso Giudice dinnanzi al quale è stata radicata la prima causa.
A parte il caso che precede, la competenza del Giudice che ha emesso il D.I. a conoscere anche la successiva opposizione è funzionale ed irrevocabile, tanto che d'ufficio il Giudice dell'opposizione deve verificare se effettivamente sia stato il suo Ufficio Giudiziario ad emettere l'ingiunzione oggetto di opposizione.
Nell'atto di opposizione, il debitore ingiunto (che come detto diventa attore formale) deve prendere posizione su tutte le questioni / eccezioni di fatto e di diritto non rilevabili d'ufficio ed attinenti al decreto ingiuntivo, e dovrà anche proporre le domande riconvenzionali (che dipendono dal D.I.) e che egli intende rivolgere al creditore opposto.
Recentemente il Legislatore ha riformato l'ultimo capoverso del secondo comma dell'art. 645 c.p.c., con la Legge n.218 dd. 29/12/2011, abolendo la riduzione dei termini a comparire che l'attore opponente deve concedere al creditore opposto: mentre la previgente normativa prevedeva la possibilità (non già l'obbligatorietà) di ridurre alla metà i termini a comparire (ossia 45 gg. anziché 90 gg.), con la cancellazione di tale previsione, per tutte le opposizioni notificate dopo l'entrata in vigore della Legge e dunque dopo il 20/01/2012, il termine a comparire non deve essere inferiore ai 90 giorni, come previsto dall'art. 163 bis c.p.c. Nel caso in cui il debitore opponente abbia, ciò nonostante, ridotta alla metà i termini a comparire, il creditore opposto dovrà come prima cosa eccepire la lesione del diritto di difesa e, dunque, la violazione della vocatio in ius, domandando al Giudice un termine per la rinotifica dell'atto di opposizione.
Ultimo cenno d'interesse riguarda la concessione della provvisoria esecutorietà del D.I. ai sensi dell'art. 648 c.p.c.: nel primo atto difensivo, il creditore opposto deve chiedere (qualora non sia già stata concessa in fase monitoria) la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo impugnato; questa viene concessa dal Giudice allorché l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione. 
Dopo di che, limitatamente alle materie soggette alla procedura di "mediaconciliazione" (Decreto Lgs. n.28/2010 e ss. mm.), il debitore opponente dovrà promuovere prima il tentativo di mediazione obbligatoria, oltre a notificare l'atto di opposizione: questo perché la mancata proposizione del tentativo di conciliazione in una delle materie soggette a mediazione obbligatoria potrebbe comportare la declaratoria d'improcedibilità dell'opposizione da parte del Giudice e conseguente passaggio in giudicato / definitività del decreto ingiuntivo opposto. 



TRIBUNALE ORDINARIO DI ... omissis ...
Atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo 

Promosso da: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ..., C.F. ... omissis ..., rappresentato e difeso dall'Avvocato ... omissis ... presso il cui Studio Legale a ... omissis ... è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce al presente atto su separato documento informatico ai sensi dell’art. 83 comma III c.p.c., 
nei confronti di
impresa ALPHA, in persona del legale rappresentante p.t. signor ... omissis ... con sede legale a ... omissis ... p.i. ... omissis ... elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'avvocato ... omissis ... giusta delega rilasciata a margine del ricorso per ingiunzione di pagamento dd. ...omissis ...
Oggetto: opposizione a dec. ing. immediatamente esecutivo n. ... omissis ... di data ... omissis ... sub RG ... omissis ...
Comunicazioni di Cancelleria e notificazioni: ai sensi dell'art. 170 c.p.c. si chiede di ricevere ogni comunicazione inerente la procedura al numero fax (+39) ... omissis ... oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ... 
PREMESSE
1) L'odierno attore / opponente ha commissionato all’impresa ALPHA (creditrice opposta) la realizzazione delle seguenti opere: ... omissis ... 
2) Le opere commissionate non sono mai state ultimate, né collaudate; l'attore in corso d'opera ha eccepito i seguenti inadempimenti (ovvero) i seguenti vizi / difetti dell'opera ... omissis ... a ragione dei quali non sono state pagate le fatture emesse da ALPHA.
3) Nonostante l'inadempimento (ovvero) l'inesatto adempimento di ALPHA, in data ... omissis ... l'odierna convenuta spediva in notifica il decreto ingiuntivo di pagamento del Tribunale di ... omissis ... n. ... omissis ... di data ... omissis ... in forza delle fatture non pagate emesse nei confronti di TIZIO ... omissis ...
4) Sulla base di quanto precede, si rende necessario impugnare l'emarginato D.I. e chiederne la revoca, anche per tutte le seguenti

 MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO

... esposizione dei fatti su cui si fonda l'opposizione in punto an debeatur ed in punto quantum e di tutte le motivazioni in fatto ed in diritto che giustificano la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto in fase monitoria da ALPHA ...

Tutto ciò premesso e considerato, l’opponente come in epigrafe meglio generalizzato, ut supra rappresentato, assistito, difeso ed elettivamente domiciliato

C I T A

l'impresa ALPHA, come in epigrafe meglio generalizzata, nonché elett. dom. presso lo Studio Legale dell’Avv. ... omissis ... sito a ... omissis ... giusta procura rilasciata a margine del ricorso per ingiunzione di pagamento di data omissis, a comparire avanti il

 TRIBUNALE ORDINARIO DI ... omissis ...
all’udienza fissata per il giorno ... omissis ... ore di rito

ovvero ad altra e successiva udienza fissata ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con espresso invito a costituirsi in giudizio almeno 20 gg. prima della fissata udienza ai sensi dell’art. 166 c.p.c., con avvertimento che in difetto si procederà in Sua contumacia e che l’emananda sentenza sarà considerata come resa in regolare contraddittorio, e che la ritardata costituzione in giudizio comporta le decadenze prevista dagli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all’Ill.mo Tribunale di ... omissis ..., in persona del Giudice delegato alla procedura, accertata la propria competenza, contrariis rejectis, così giudicare.

In via preliminare: non concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione.

Nel merito ed in via principale: previo accertamento dell'inesistenza del credito azionato in fase monitoria da ALPHA, per l’effetto revocare l’impugnato decreto ingiuntivo, oltre che per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, tenendo indenne l’opponente da qualsivoglia pretesa creditizia avversaria.

Nel merito ed in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della conclusione che precede, revocare comunque l’impugnato decreto ingiuntivo nella misura dei lavori eventualmente eseguiti dall’impresa opposta, riducendo in termini di Giustizia.

In via istruttoria: ammettersi la prova per interpello formale nella persona del legale rappresentante dell’impresa opposta e per testi sui fatti dedotti in narrativa e da meglio articolarsi per separati capitoli nelle successive memorie autorizzate. Indicazione dei testimoni riservata nei termini di Legge.

In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all’avvocato patrocinante come previsto dal D.M. 55/14 e ss. mm., oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, oltre a c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Elenco produzioni documentali:

1) copia del D.I. immediatamente esecutivo opposto;
2) ... omissis ... 

Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire, tenuto conto del contegno processuale della convenuta opposta.
Dichiarazione di valore: ai sensi del d.p.r. 115/2002 e ss. mm. il valore della presente opposizione rientra nello scaglione per valore di fascia ... omissis ... e sconta un C.U. pari ad € ... omissis ...

Milano, lì _____________ 2017.
Avv. _____________________.      

Seguono procura alle liti e relazione di notifica.    


(a cura di Avv. Luca Maria Conti)



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