LO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE DEI BENI E L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMIGLIARE






LA COMUNIONE DEI BENI ED IL SUO SCIOGLIMENTO A SEGUITO DELLA SEPARAZIONE DEICONIUGI

L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE


Art. 177 c.p.c. (beni facenti parte della comunione legale)
Costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Art. 179 c.c. (beni personali non facenti parte della comunione)
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'art. 2683 c.c. effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.

  Art. 191 c.c. (lo scioglimento della comunione)

La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.
Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'art. 177 c.c., lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'art. 162 c.c.


Art. 337 sexies c.c. (l'assegnazione della casa famigliare)
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art.2643 c.c.
In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto (Articolo inserito dall'art.55 D. Lg. 28/12/2013 n.154 con decorrenza 07/02/2014).

N.B. Gli articoli da 155 bis a 155 sexies sono stati abrogati dall'art. 106 D. Lg. 28/12/2013 n.154 e sostituiti dagli artt. 337 bis e ss. c.c.


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LA COMUNIONE DEI BENI ED IL SUO SCIOGLIMENTO


Salvo diverso accordo tra i coniugi, i rapporti economici sono regolati dalle norme del codice civile sulla comunione legale dei beni. Il diverso accordo prevede invece la separazione dei beni.
La comunione dei beni è definita - appunto - legale perché trova applicazione per espressa disposizione del legislatore, le cui caratteristiche sono: 1) la non universalità, visto che non riguarda tutti i beni dei coniugi; 2) la non necessarietà, visto che i coniugi possono optare per il regime della separazione dei beni; 3)  la vincolatività dato che ciascun coniuge perde la propria autonomia.

A questo riguardo precisa l'art. 177 c.c.: costituiscono oggetto di comunione gli acquisti fatti dai coniugi insieme o separatamente in costanza di matrimonio, ad esclusione dei beni strettamente personali; i frutti dei beni propri di ciascun coniuge percepiti e non ancora consumati alla data di scioglimento della comunione; i proventi dell'attività lavorativa di ciascun coniuge non ancora consumati alla data di scioglimento della comunione; le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo la celebrazione del matrimonio.

Ai sensi del successivo art. 191 c.c. la coniunione legale dei beni si scioglie: in seguito alla dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi; per effetto dell'annullamento / scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio; per effetto della separazione dei coniugi (ovvero col passaggio in giudicato della sentenza di separazione); per l'intervenuto mutamento della convenzione patrimoniale.
Altrimenti detto, quando lo scioglimento del vincolo coniugale (divorzio) sia preceduto dalla separazione dei coniugi, col passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso la causa di separazione viene a cessare automaticamente anche la comunione dei beni. 
Occorre precisare che la domanda di scioglimento della comunione può essere proposta anche in pendenza della causa di separazione, ma l'effettivo scioglimento della comunione si avrà comunque solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso la separazione (cfr. Cass. Civ. dd. 26/02/2010, n.4757).

Quanto alle modalità con cui avviene la divisione del patrimonio comune (ossia dei beni che facevano parte della comunione in costanza di matrimonio) precisa l'art. 194 c.c. che la divisione dei beni della comunione si effettua ripartendo tra i coniugi in parti uguali l'attivo ed il passivo. 
Il Giudice in relazione alle necessità della prole ed all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei due coniugi l'usufrutto su di una parte dei beni spettanti all'altro coniuge. 
La ratio della norma in rubrica si spiega col fatto che la divisione dei beni entrati a far parte della comunione in costanza di matrimonio non è una conseguenza automatica del suo scioglimento, mentre si realizza solo per impulso dei coniugi.
Altrimenti detto, la divisione dei beni della comunione è quel procedimento che realizza fattivamente la divisione dei beni della comunione attraverso l'attribuzione di essi a ciascun coniuge; la divisione, tuttavia, non è obbligatoria, posto che i coniugi potrebbero anche decidere di conservare lo status quo senza dividere tra loro i beni. In quest'ultimo caso i beni resterebbero disciplinati dalle norme sulla comunione.  


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L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMIGLIARE PER EFFETTO DELLA SEPARAZIONE IN PRESENZA DI FIGLI
 

La dimora coniugale, ossia la casa che i coniugi hanno scelto come casa della famiglia, ricade nella comunione, salvo che non risulti diversamente dal titolo di acquisto: infatti, potrebbe accadere le casa scelta come dimora coniugale appartenesse già ad un coniuge prima del matrimonio, oppure potrebbe essere stata acquistata anche dopo la sua celebrazione, ma riservando il diritto di proprietà ad un coniuge soltanto. 
Ma cosa ne è della casa famigliare in caso di separazione ovvero di scioglimento del matrimonio?
Secondo una prassi da tempo consolidata, l'abitaione famigliaere è assegnata (prescindendo dal titolo di proprietà) al coniuge economicamente più debole ovvero, in presenza di figli minorenni, al coniuge presso il quale i figli sono allocati prevalentemente: in ogni caso, si valuta sempre prioritariamente l'interesse dei figli.

Il principio di assegnazione della casa famigliare al genitore cui sono affidati i figli trova applicazione anche nel caso di convivenze e di famiglie di fatto: la Corte di Cassazione con una recentissima pronuncia del 11/09/2015 n.17971 ha stabilito che "in caso di convivenze, se ci sono figli minorenni,l'immobile adibito a casa famigliare va assegnato al genitore cui sono affidati i figli minori".

La Corte di Cassazione ha anche affermato che occorre considerare prioritariamente l'interesse della prole a permanere nell'habitat domestico; tuttavia l'esigenza di preservare questo habitat inteso come centro degli affetti e delle consuetudini in cui si esprime e si articolas la vita famigliare viene meno ove tale presupposto sia carente per essersi i figli già sradicati dal luogo in cui si svolgeva l'esistenza famigliare (cfr. Cass. civ., sez. I, dd. 08/06/2012, n.9371).

Per effetto dell'abrogazione degli artt. 155 bis e ss. c.c. e dell'entrata in vigore delle nuove norme in materia di filiazione (artt. 337 bis e ss. c.c.) il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli a permanere dove sono nati e cresciuti. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà.  
Il diritto di godimento della casa famigliare viene meno e può essere revocato quando l'assegnatario non vi abiti più ovvero si trasferisca per avere contratto un altro matrimonio o una relazione more uxorio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c. 

Come tutti i provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria a tutela dei coniugi e della prole, anche l'assegnazione della casa famigliare è adottata pro tempore ossia finché permangono le esigenze dei minori legate ad una loro equilibrata crescita psicofisica; nel momento in cui i figli diventanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti, il provvedimento di assegnazione può essere revoato.

Con riguardo al prioritario interessi dei figli nel provvedimento di assegnazione della casa famigliare si segnala un decreto della Corte d'appello di Venezia secondo la quale "in materia di assegnazione della dimora coniugale non vi è alcun criterio automatico di assegnazione e che come criterio di valutazione non si può tenere conto solo dell'interesse dei figli minorenni, ma anche considerare altri interessi meritevoli di tutela, quali ad esempio l'interesse dell'altro coniuge, nel caso di specie portatore di handicap, a conservare il posto di lavoro" (cfr. Corte d'appello di Venezia dd. 06/03/2013). Nella fattispecie portata all'esame della Corte territoriale di Venezia, il padre affetto da cecità aveva impugnato l'ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva assegnato la casa coniugale alla madre in quanto convivente coi figli, sulla base del fatto che il provvedimento de quo finiva col ledere il suo diritto di conservare un comodo posto di lavoro vicino a casa; la Corte d'appello, ribaltando la pronuncia di primo grado, assegnava la dimora al padre gravemente hadicappato ritenendo il suo diritto più meritevole di tutela rispetto a quello dei figli di permanere nell'ambiente dove erano cresciuti.


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L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMIGLIARE PER EFFETTO DELLA SEPARAZIONE IN ASSENZA DI FIGLI 

A questo punto occorre chiedersi che cosa ne è della casa coniugale quando i coniugi si separano e non ci sono figli conviventi.
In questo caso, salvo che sul punto intervenga un diverso accordo tra i coniugi, la casa familiare non può essere assegnata esclusivamente all'uno piuttosto che all’altro coniuge, pur vantando entrambi un titolo di proprietà pro indiviso ovvero un diritto reale di godimento. 
Infatti, qualora uno dei coniugi proponesse al Giudicante la domanda di assegnazione pro tempore della dimora coniugale acquistata dopo il matrimonio e dunque in regime di comunione dei beni, il giudicante sarebbe costretto a dichiarare il "non luogo a procedere".
In questo caso, se di proprietà comune, i coniugi potranno semmai chiedere all'Autorità Giudiziaria la divisione giudiziale dell'immobile, mentre se di proprietà esclusiva, questo rientrerà nella sfera di disponibilità esclusiva del coniuge proprietario. 
Questo è l’orientamento prioritario della Suprema Corte di Cassazione; un orientamento dal quale però si sono discostate talune isolate pronunce dei tribunali territoriali (ad esempio il Tribunale di Cagliari), in base alle quali il "il giudice investito della separazione dei coniugi anche in punto di assegnazione della casa famigliare  pur in assenza di figli minori può decidere per l'assegnazione a favore del coniuge che si trovi in gravi e conclamate difficoltà economiche e non sia in grado di procurarsi un alloggio"
Il Tribunale di Cagliari, pertanto, ha ritenuto ammissibile l'emissione di un provvedimento provvisorio ed urgente finalizzato al rilascio dell'immobile a favore del coniuge più disagiato, provvedimento evidentemente temporaneo a da tersi ben distinto da quello di assegnazione ex art. 155 quater c.p.c. (norma oggi abrogata). Detta pronuncia ha trovato sponda in un'analoga sentenza della Corte d'appello di Roma (sent. n.3681 del 07/08/2003) secondo la quale "nell'ipotesi in cui la casa famigliare appartenga a entrambi i coniugi e pur in assenza di esigenze della prole meritevoli di tutela, il provvedimento di assegnazione può tuttavia trovare giustificazione nella necessità, in presenza di una sostanziale parità di diritti, di favorire quello dei coniugi che non abbia adeguati redditi propri, al fine di consentirgli la conservazione di un tenore di vita analogo a quello fruito in costanza di matrimonio, con conseguente assunzione di una funzione riequilibratrice delle contrapposte condizioni economiche".


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GIURISPRUDENZA A CONFRONTO


Matrimonio - Regime patrimoniale - Scioglimento - Divisione - Beni fruttiferi - Godimento da parte di un solo coniuge - Conseguenze - Credito dell'altro coniuge.
 Intervenuto lo scioglimento della comunione legale per effetto della separazione dei coniugi, ciascuno di essi può domandare la divisione del patrimonio comune, da effettuare secondo i criteri stabiliti dagli articoli 192 e 194 del Cc. Ne deriva, pertanto, che quello dei coniugi rimasto nel possesso esclusivo di beni fruttiferi già appartenuti alla comunione deve intendersi tenuto al pagamento pro quota verso l'altro coniuge del corrispettivo di tale godimento, secondo le regole generali. Il credito relativo (alla quota dei frutti civili prodotti o producibili dal bene rimasto nella disponibilità esclusiva del singolo coniuge) sorge, peraltro, non dalla data in cui è stata pronunciata la separazione tra i coniugi (con conseguente cessazione del regime legale), né da quella in cui tali somme vengono richieste ma da quella (eventualmente diversa e anteriore) in cui è stata formulata domanda divisione dei beni comuni. Cass. Sezione I, sentenza 24 maggio 2005 n. 10896 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 29 del 23 luglio 2005, pagina 65).



Separazione e divorzio - Effetti di ordine patrimoniale - Assegnazione della casa famigliare - Assenza di figli - Funzione riequilibratrice delle contrapposte posizioni economiche - Assegnazione della casa al coniuge che non ha redditi propri. 
Nell'ipotesi in cui la casa famigliare appartenga a entrambi i coniugi e pur in assenza di esigenze della prole meritevoli di tutela, il provvedimento di assegnazione può tuttavia trovare giustificazione nella necessità, in presenza di una sostanziale parità di diritti, di favorire quello dei coniugi che non abbia adeguati redditi propri, al fine di consentirgli la conservazione di un tenore di vita analogo a quello fruito in costanza di matrimonio, con conseguente assunzione di una funzione riequilibratrice delle contrapposte condizioni economiche (Corte d'appello di Roma dd. 07/08/2003, n.3681).
 


Divizione dei beni in comunione legale - Alloggio di cooperativa edilizia - Rilevanza del momento della stipula del contratto di mutuo - Sussiste.
In ipotesi di alloggio di cooperativa edilizia a contributo statale, il momento rilevante al fine di stabilire l'acquisto della titolarità dell'immobile e, quindi, di verificare se esso ricade nella comunione legale, va individuato in quella della stipulazione, da parte del socio, del contratto di mutuo individuale. Solo in tal modo, infatti, assumendo la veste di semplice mutuatario, il socio acquista irrevocabilmente la proprietà dell'alloggio e l'edificio passa in regime di proprietà frazionata, cui partecipa la stessa cooperativa per le unità non ancora trasferite a singoli assegnatari (Cass. Sezione I, sentenza 11 giugno 2005 n. 12382).


Famiglia di fatto - Convivenza - Figli naturali - Separazione di fatto - Affidamento dei figli minorenni - Assegnazione della casa famigliare al genitore affidatario.
 Nel caso di convivenza o di famiglia di fatto, la casa famigliare va assegnata al genitore agffidatario dei figli minorenni (Cass. civ. Sez. I dd. 15/09/2015, n.17971).



Separazione e divorzio - Separazione con addebito - Assegnazione parziale della casa famigliare. 
In tema di separazione personale dei coniugi, il giudice puo' limitare l'assegnazione della casa familiare ad una porzione dell'immobile, di proprieta' esclusiva del genitore non collocatario, anche nell'ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell'intero fabbricato, ove tale soluzione, esperibile in relazione al lieve grado di conflittualita' coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialita' e la conservazione dell'habitat domestico dei figli minori (Cass. civ. Sez. I dd. 12/11/2014, n.24156).  

Comunione dei beni - Scioglimento - Passaggio in giudicato della sentenza di separazione - Impugnazione della sentenza di separazione limitatamente all'addebitabilità della stessa. 

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la richiesta di addebito, pur essendo proponibile solo nell'ambito del giudizio di separazione, ha natura di domanda autonoma; infatti, la stessa presuppone l'iniziativa di parte, soggiace alle regole e alle preclusioni stabilite per le domande, ha una "causa petendi" (la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio in rapporto causale con le ragioni giustificatrici della separazione, intollerabilità della convivenza o dannosità per la prole) ed un "petitum" (statuizione destinata a incidere sui rapporti patrimoniali con la perdita del diritto al mantenimento e della qualità di erede riservatario e di erede legittimo) distinti da quelli della domanda di separazione; pertanto, in carenza di ragioni sistematiche contrarie e di norme derogative dell'art. 329 cod. proc. civ., comma 2, l'impugnazione proposta con esclusivo riferimento all'addebito contro la sentenza che abbia pronunciato la separazione ed al contempo ne abbia dichiarato l'addebitabilità, implica il passaggio in giudicato del capo sulla separazione (Cass. civ. dd. 31/05/2008, n.14639).


Comunione legale dei beni - Divisione - Stima dei beni - determinazione del valore al momento in cui viene pronuinciata la divisione.

Occorrendo assicurare la formazione di porzioni di valore corrispondente alle quote, può aversi riguardo alla stima dei beni effettuata in data non troppo vicina a quella della decisione soltanto se si accerti che, nonostante il tempo trascorso, per la stasi del mercato o per il minore apprezzamento del bene in relazione alle sue caratteristiche, non sia intervenuto un mutamento di valore che renda necessario l’adeguamento di quello stabilito al tempo della stima (Cass. 21.5.2003 n. 7961; Cass. 16.2.2007 n. 3645)”. ... “… Il riferimento della stima di beni ereditari al tempo dell’apertura della successione, ovvero ad un’epoca pregressa ed indipendente da quella successiva del giudizio divisorio, non ha alcun fondamento sul piano giuridico, dovendosi invece tenere conto, ai suddetti fini, della realtà di fatto sussistente all’atto della divisione dei beni stessi” (Cass. civ. n. 10037/2009).



Separazione dei coniugi - Assegnazione della casa famigliare - Prioritario interesse dei figli sul provvedimento di assegnazione.
In tema di assegnazione della casa familiare occorre considerare in via prioritaria l'interesse della prole a permanere nell'habitat domestico; tuttavia, l'esigenza di preservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, viene meno ove tale presupposto sia carente, per essersi i figli già sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia (Cass. civ. Sez. I dd. 08/06/2012, n. 9371).



Matrimonio - Diritti e doveri dei coniugi - Educazione, istruzione e mantenimento della prole - Concorso dei coniugi nell'assolvimento degli oneri - Assegnazione della casa famigliare in presenza di figlio maggiorenne e conviente - Nozione di convivenza rilevante.
La nozione di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare comporta la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di mera ospitalità; deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benché la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile; quest'ultimo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo (Cass. civ. Sez. I dd. 22/03/2012, n. 4555).


Matrimonio - Famiglia di fatto - Figli naturali - Assegnazione della casa famigliare - Art. 155 quater c.c. - Applicabilità alle famiglie di fatto - Interesse tutelato - Effetti e condizioni.
In tema di assegnazione della casa familiare, l'art. 155 quater c.c., applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, tutela l'interesse prioritario della prole a permanere nell'habitat domestico, mentre non si pone anche a presidio dei rapporti affettivi ed economici che, pur derivando dal rapporto di filiazione (...) abbiano cessato di convivere nell'abitazione, già comune, allontanandosene (nella specie, la casa, di proprietà esclusiva del padre, era stata assegnata alla madre presso la quale era stato collocato il figlio minore. Censurando il padre tale provvedimento perché prescindeva totalmente dagli interessi degli altri suoi figli — tre legittimi e uno naturale — privati della possibilità di essere periodicamente ospitati nella casa nella quale erano nati e cresciuti, in applicazione del principio di cui sopra la Suprema Corte, ha rigettato il ricorso atteso che degli altri figli, alcuni — in particolare quelli legittimi — da tempo risalente non avevano più alloggiato in quella casa, convivendo con la madre in Olanda, l'altro — pur esso naturale — non aveva mai vissuto in quella casa) (Conferma App. Milano, decr. 23 marzo 2010).



(a cura di Avv. Luca Conti del foro di Trento).







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