OPPOSIZIONE A DEC. ING. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
RIFERIMENTI
NORMATIVI
E FORMULARIO
Art. 645 c.p.c. (forma dell'opposizione a decreto ingiuntivo).
L'opposizione
si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che
ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi
di cui all'art. 638 c.p.c. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve
notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota
sull'originale del decreto.
In seguito all'opposizione
il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al
giudice adito. L'anticipazione di cui all'art. 163 bis terzo comma c.p.c.,
deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti non oltre
trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.
Art. 647 c.p.c. (esecutorietà del D.I. per mancata opposizione).
Se
non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si
è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche
verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice
deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile
che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.
Quando
il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo,
l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto
dell'art. 650 c.p.c. e la cauzione eventualmente prestata è liberata.
Art. 648 c.p.c. (esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione).
Il
giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta
soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non
impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già
stata concessa a norma dell'art. 642 c.p.c. Il giudice concede
l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente
alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi
procedurali. Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta
offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.
BREVI ANNOTAZIONI
L'atto
di citazione va redatto su un documento informatico firmato digitalmente
(nomefile.pdf.p7m) e deve essere notificato tramite p.e.c. all'indirizzo di
posta elettronica comunicato dall'avvocato del creditore ricorrente. Nella
busta telematica vanno accluse la procura alle liti e la relazione di notifica
anch'esse firmate digitalmente.
All'atto
dell'iscrizione deve essere assolta la marca da bollo da € 27,00 per le opposizioni
di valore superiore ad € 1.033,00 mentre il valore del C.U. varia seconda
del valore dichiarato della causa, ridotto della metà e tenuto conto di
eventuali domande riconvenzionali.
TRIBUNALE DI ... omissis ...
ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A D.I.
E PEDISSEQUA ISTANZA ex
art.649 c.p.c.
Nell'interesse
di: TIZIO,
nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a
... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ..., C.F.
... omissis ... rappresentato e difeso dall'Avv. ... omissis
... (C.F. ... omissis ...) presso il cui Studio Legale a
... omissis ... è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti
rilasciata in calce al presente atto su separato documento informatico ai sensi
dell'art. 83 comma III c.p.c.,
nei confronti di
impresa
/ società GAMMA, in persona del legale rappresentante p.t. ... omissis
... con sede legale a ... omissis ... p.i. ... omissis
... elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. ... omissis
... giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso per ingiunzione di
pagamento di data … omissis … valida anche in fase di opposizione.
Oggetto: opposizione a D.I. n.
... omissis ...
di data ... omissis ... sub RG ... omissis ...
Per comunicazioni di cancelleria e notificazioni: ai sensi degli artt. 125 comma 1 e 136 c.p.c. si chiede di ricevere ogni comunicazione / notificazione all’indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...
PREMESSE IN FATTO
1) L'attore / opponente ha stipulato con l'impresa GAMMA un contratto d'appalto avente ad oggetto le seguenti opere ... omissis ...
2)
Le opere appaltate non sono mai state ultimate, né collaudate, né
accettate dal committente, tanto che in corso d'opera sono stati contestati i
seguenti inadempimenti (ovvero) i seguenti vizi / difetti delle opere
appaltate ... omissis
...
4)
Il prezzo pattuito per la realizzazione a regola d'arte delle opere era
stato concordato nella somma di € ... omissis ... oltre i.v.a. al ...
omissis ... %.
5)
A lavori non ancora ultimati l'impresa GAMMA ha emesso le seguenti
fatture ... omissis .... di cui ha preteso il pagamento.
6)
Ad oggi difetta il pagamento delle fatture... omissis ... motivato dal
fatto che la convenuta / opposta non ha ultimato i lavori (ovvero) le opere
presentano gravi vizi e difetti regolarmente denunciati per iscritto e non
ancora sanati (ovvero) non ha rilasciato le relative certificazioni di
conformità delle opere eseguite ai sensi di Legge.
7)
Nonostante l'inadempimento dell’impresa appaltatrice, questa ha notificato al
committente dei lavori il D.I. n. ... omissis ... di data ... omissis
... munito di formula esecutiva rilasciata in data
... omissis ... ai sensi e per gli effetti dell’art. 642 c.p.c.,
unitamente a pedissequo atto di precetto di data ... omissis
...
8)
L'opponente TIZIO eccepisce la carenza dei presupposti ex lege per
l'emissione di un'ingiunzione di pagamento in forma immediatamente esecutiva in
difetto dei presupposti del fumus boni iuris e/o del periculum in
mora a danno dell'asserita creditrice.
9)
Sulla base di quanto sopra esposto, è necessario impugnare il D.I. e
chiederne la revoca, anche per tutte le seguenti
MOTIVAZIONI DI DIRITTO
1)
Insussistenza dei presupposti di legge per l'emissione di un D.I. in forma
immediatamente esecutiva.
Il
primo motivo di opposizione riguarda la violazione dell'art. 642 c.p.c., perché
il D.I. non poteva essere emesso nella forma immediatamente esecutiva, come di
seguito precisato, in difetto sia di un riconoscimento di debito scritto da
parte del debitore ingiunto, sia del fumus boni iuris / periculum in mora rispetto
alle pretese dell’appaltatrice: ... esposizione delle motivazioni in
punto di diritto per cui ricorre la violazione dell'art. 642 c.p.c. ...
2)
Nel merito dell'opposizione e del contratto d’appalto.
Quanto
alle opere commissionate a GAMMA si ribadisce quanto già dedotto nelle
“premesse”.
Gli
accordi prevedevano, infatti, la realizzazione di quanto segue: ... omissis ...
I
lavori però non sono mai stati ultimati, senza giustificato motivo (ovvero)
presentano gravi difetti che sono stati ritualmente denunciati all'odierna
convenuta.
...
esposizione dei fatti su cui si fonda l'opposizione in punto an debeatur ed
in punto quantum ...
Tutto
ciò premesso e considerato, l'attore TIZIO come in epigrafe meglio
generalizzato, ut supra rappresentato, difeso ed elettivamente
domiciliato
C I T A
l'impresa
GAMMA, in persona del legale rappresentante p.t. ... omissis ..., nonché elett.
dom. presso lo Studio Legale dell’Avv. ... omissis ... sito a
... omissis ... giusta procura alle liti rilasciata in calce al
ricorso per ingiunzione di pagamento di data ... omissis ..., a comparire
avanti il
TRIBUNALE DI ... omissis ...
all'udienza fissata per il giorno … / … / 2019 ore di
rito
ovvero
ad altra e successiva udienza fissata ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c.,
con invito a costituirsi in giudizio almeno 20 gg. prima della fissata udienza
ai sensi dell’art. 166 c.p.c., con avvertimento che in difetto si procederà comunque
in sua contumaci, che l’emananda sentenza sarà considerata come resa in
regolare contraddittorio e che la ritardata costituzione in giudizio comporta
le decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere
le seguenti
C O N C L U S I O N I
Piaccia
al Tribunale di ... omissis ... in persona del Giudice designato alla
procedura, contrariis rejectis, così giudicare.
In
via preliminare:
previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c.
per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva,
ricorrendone gravi motivi, disporre inaudita altera parte la sospensione
della provvisoria esecutorietà con ordinanza non impugnabile.
Nel
merito ed in via principale: previo accertamento degli inadempimenti contrattuali come
meglio descritti in narrativa, per l’effetto revocare l’impugnato decreto
ingiuntivo, tenendo indenne l’opponente da qualsivoglia pretesa creditizia
avversaria.
Nel
merito ed in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della
domanda formulata in via principale, revocare comunque l’impugnato decreto
ingiuntivo nella misura dei lavori eventualmente eseguiti dall’impresa appaltatrice,
riducendo in termini di Giustizia il credito ex adverso azionato, tenuto
conto anche dei vizi / difetti dell’opera contestati all’appaltatrice.
In
via istruttoria:
ammettersi la prova per interpello formale nella persona del legale
rappresentante dell’impresa GAMMA e per testimoni sui fatti di causa, da meglio
articolarsi per separati capitoli nelle successive memorie autorizzate.
Indicazione dei testimoni riservata nei termini di Legge.
In
ogni caso:
con vittoria di spese documentate e compensi liquidati ai sensi del D.M.
n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%,
c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
Elenco
delle produzioni documentali:
1)
D.I. immediatamente esecutivo n. … di data …;
2)
... omissis ...
Dichiarazione
di valore:
ai sensi del d.p.r. 115/2002 e ss. mm. il valore della presente opposizione
rientra nello scaglione per valore di fascia ... omissis ... e sconta
un C.U. pari ad € ... omissis ...
Milano, lì … / … / 2019.
Avv.
________________
*Seguono
su separati documenti informatici firmati digitalmente la procura alle liti e
la relazione di notifica da accludere alla busta telematica.
(a cura di Avv. Luca Conti)
grazie. è un atto ben fatto.
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