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Visualizzazione dei post da ottobre 1, 2012

L'ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

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RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO Art. 543 c.p.c. (forma del pignoramento) [I]. Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli artt. 137 e ss. c.p.c. [II]. L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione rivolta al debitore di cui all'art. 492 c.p.c.: 1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione rivolta al terzo di non disporne senza ordine di giudice; 3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio  nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente; 4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare l