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LA RIFORMA DELLA CASSA FORENSE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE n.247/2012

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COME E' CAMBIATA LA CASSA FORENSE CON L'ENTRATA IN VIGORE  DELLA LEGGE n.247/2012 1. Obbligatorietà d'iscrizione alla Cassa Forense per tutti gli avvocati iscritti all'Albo. La Legge di Riforma n.247/12 ha introdotto importanti novità per quanto riguarda l'adesione alla Cassa di Previdenza Forense. In particolare, l'art.21 n.1 della Legge n.247/2012 prevede oggi l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense contestualmente all'iscrizione ad un Albo professionale. Prima della riforma non tutti gli avvocati erano tenuti ad iscriversi alla Cassa Forense: vi era - infatti - un limite minimo di reddito pari ad € 10.300,00= netti all'anno, ovvero un volume d'affari di € 15.300,00= al di sopra dei quali scattava l'obbligo di iscrizione, mentre al di sotto l'iscrizione era meramente facoltativa. Venuti meno questi limiti, l'iscrizione alla Cassa è divenuta obbligatoria per chiunque sia iscritto all'Albo ed eserci

L'EVOLUZIONE DELLA RESPONSABILITA' SANITARIA ALLA LUCE DELLA LEGGE BALDUZZI

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www.avvocatolucaconti.com LA DEPENALIZZAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DELL'OPERATORE SANITARIO IN CASO DI COLPA LIEVE   INTRODUZIONE   Di seguito si riportano le linee guida dell'evoluzione della responsabilità professionale dell'operatore sanitario alla luce  dell'art.3 del D.L. n.158/2012  meglio nota come " legge Balduzzi ".   L'elemento più innovativo del D.L. n.158/2012 riguarda la  DEPENALIZZAZIONE  dei reati di  LESIONI COLPOSE  ed  OMICIDIO COLPOSO  in danno del paziente per  COLPA LIEVE DELL'OPERATORE SANITARIO , il quale - operando - si sia ispirato alle buone pratiche terapeutiche avallate dalla comunità scientifica, con la conseguente limitazione della responsabilità penale ai soli casi di  IMPRUDENZA ed IMPERIZIA.  Sembrerebbe, dunque, che si stia tornando all'originaria impostazione della cd.  RESPONSABILITA' AQUILIANA o EXTRACONTRATTUALE  ed al diritto del risarcimento del danno sofferto dal paziente (patrimonial

LA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON DOMANDA RICONVENZIONALE

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I RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 166 c.p.c. (la costituzione in giudizio del convenuto) Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore o personalmente nei casi consentiti dalla legge  almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art.163 bis c.p.c., ovvero almeno venti giorni prima dell’udienza fissata a norma dell'art. 168 bis V comma c.p.c. depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all’art. 167 c.p.c. con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione. Articolo sostituito dall’art. 10, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così modificato dall’art. 1, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571. Art. 167 c.p.c. (la forma della comparsa di costituzione e risposta) Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese p