IL RICORSO PER LA SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI (senza figli)
RIFERIMENTI
NORMATIVI E FORMULARIO
Art. 156 c.c.
(effetti della separazione nei rapporti patrimoniali tra i coniugi)
[I]. Il giudice,
pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia
addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge
quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati
redditi propri.
[II]. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle
circostanze e ai redditi dell'obbligato.
[III]. Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli
433 e ss. c.c.
[IV]. Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di
prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli
possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e
dall'art. 155 c.c.
[V]. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca
giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c.
[VI]. In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice
può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai
terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro
all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi
diritto.
[VII]. Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di
parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi
precedenti (art. 710 c.p.c. a proposito della modifica / revoca delle
condizioni economiche di separazione).
Art. 157 c.c. (cessazione degli effetti della separazione)
[I]. I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della
sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del
giudice con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco
che sia incompatibile con lo stato di separazione.
[II]. La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in
relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.
Art. 158 c.c.
(separazione consensuale)
[I]. La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza
l'omologazione da parte del giudice.
[II]. Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al
mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice
riconvoca i coniugi, indicando ad essi le modificazioni da adottare
nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo
stato l'omologazione.
Art. 711 c.p.c.
(separazione consensuale)
[I]. Nel caso di separazione consensuale previsto nell'art. 158 c.c. il Presidente
del Tribunale, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da
lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell'art. 708 c.p.c.
[II]. Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l'art.
706 ultimo comma c.p.c.
[III]. Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del
consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi
stessi e la prole.
[IV]. La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del
tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del
presidente.
[V]. Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma
dell'articolo precedente (art. 710 sulla modifica delle condizioni di
separazione).
ANNOTAZIONI
Il ricorso per la
separazione consensuale va redatto su modello uso bollo firmato digitalmente
(nomefile.pdf.p7m) e va depositato telematicamente presso la Cancelleria del
Tribunale nel cui distretto ricade il luogo di residenza i coniugi.
Al ricorso
vanno allegati i certificati di nascita e di residenza dei coniugi, il
certificato dello Stato di Famiglia, l'estratto autentico per riassunto
dell'atto di matrimonio e le dichiarazioni dei redditi di entrambi i coniugi
relative agli ultimi tre periodi d’imposta.
Il ricorso per la
separazione consensuale va esente da valori bollati all'atto dell'iscrizione a
ruolo, ma sconta un CONTRIBUTO UNIFICATO fisso pari ad € 43,00 (in
vigore dal 25/06/2014).
TRIBUNALE DI
ORDINARIO DI ... omissis ...
Ricorso per
separazione consensuale ex art. 711 c.p.c.
Promosso da:
CAIA, nata a ... omissis ...
il ... omissis ... ed ivi residente in Via /
P.zza ... omissis ... C.F. ... omissis ... e
da TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... ed
ivi residente in Via /
P.zza ... omissis ... C.F. ... omissis ...,
agli effetti del presente atto entrambi rappresentati e difesi dall’Avv.
... omissis ... (C.F. ... omissis ...) presso il
cui Studio Legale ad ... omissis .... (fax
+39 ... omissis ... P.E.C. ... omissis ...) sono
elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti rilasciata in calce al
presente ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma
III c.p.c.
Oggetto: ricorso
per la separazione consensuale dei coniugi (in assenza di figli).
*****
Ill.mo Signor
Presidente del Tribunale di ... omissis ...
PREMESSO
- che in
data ... omissis ... i coniugi contraevano matrimonio
secondo il rito concordatario (ovvero) secondo il rito civile in località ...
omissis ... registrato presso l’Ufficio Stato Civile del Comune di ... omissis
... al numero di prot.llo ... omissis ...
- che i coniugi
hanno adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni (ovvero) della
comunione dei beni (doc.1);
- che i coniugi
hanno fissato la propria dimora coniugale nel Comune di ... omissis ... in Via
/ P.zza … omissis …;
- che
dall'unione coniugale non sono nati figli;
- che i
coniugi, entrambi occupati come lavoratori dipendenti (ovvero) come lavoratori
autonomi, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non necessitano
di alcun mantenimento per sé, (ovvero, la moglie CAIA dichiara di non essere
economicamente autosufficiente e richiede un contributo mensile al proprio
sostentamento);
- che, a causa
di dissapori ed incomprensioni maturate negli anni, è venuta meno tra i coniugi
l’affectio coniugalis, tale da rendere intollerabile la prosecuzione
della convivenza;
- che per tale
ragione, col consenso di CAIA, TIZIO ha già trasferito altrove la propria
dimora, asportando da quella coniugale i propri effetti personali;
- che viceversa
CAIA intende conservare la propria residenza anagrafica presso la dimora
coniugale, dove continuerà ad abitare col consenso di TIZIO;
- che nessun
tentativo di recuperare l’intesa di coniugio ha sortito effetto e, pertanto,
risolta ogni pendenza economica tra le parti, è interesse dei ricorrenti di
separarsi consensualmente ai patti e condizioni di seguito meglio precisati.
*****
Tutto ciò
premesso e considerato, i ricorrenti come in epigrafe meglio generalizzati,
rappresentati, difesi e domiciliati ut supra,
CHIEDONO
alla S.V.
Ill.ma, visti gli artt. 711 c.p.c. e 158 c.c., esaminato il ricorso che precede
e la documentazione ad esso allegata, di fissare udienza per la comparizione
dei coniugi dinnanzi a Sé ed ivi, esperito il rituale tentativo di
conciliazione, di omologare la separazione legale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1.
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel
reciproco rispetto, ordinando al competente Ufficio dello Stato Civile del
Comune di ... omissis ... l’annotazione della separazione nei Pubblici Registri.
2.
La dimora coniugale unitamente a tutti i mobili,
arredi e pertinenze, resta assegnata in via esclusiva a CAIA, che ne sosterrà le
relative spese di gestione (tassa sui rifiuti, utenze e spese condominiali
ordinarie), ad eccezione di quelle condominiali straordinarie che saranno
assolte in ragione del diritto di proprietà.
3.
Posto che i coniugi dichiarano di essere
economicamente autosufficienti, rinunciano a qualsiasi contributo al proprio
mantenimento (ovvero, posto che allo stato attuale CAIA non è in grado di
conservare col solo proprio reddito lo stesso tenore di vita goduto in costanza
di matrimonio, TIZIO si impegna a pagarle la somma di € ... omissis ... quale
contributo mensile che le sarà accreditato direttamente sul c/c n. ... omissis
... entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza, e che sarà
rivalutabile annualmente al 100% degli indici ISTAT al consumo.
4.
I coniugi dichiarano di avere già risolto ogni altra
pendenza economica e per l’effetto dichiarano di non avere null’altro da
pretendere l’uno dall’altra, ad eccezione di quanto stabilito al punto n.3) .
5.
Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra
le parti.
Comunicazioni
di Cancelleria: si indica l’indirizzo di posta elettronica certificata
... omissis ...
Dichiarazione
di valore: il presente procedimento sconta un C.U. fisso pari ad € 43,00 (in
vigore dal 25/06/2014).
Elenco delle
produzioni documentali:
1)
Estratto autentico per riassunto dell’atto di matrimonio;
2)
Certificato dello Stato di Famiglia;
3)
Certificato di nascita signora CAIA;
4)
Certificato di residenza signora CAIA;
5)
Certificato di nascita signor TIZIO;
6)
Certificato di residenza signor TIZIO.
7) Ultime
tre dichiarazioni dei redditi dei coniugi.
Con Osservanza.
Milano, lì
_____________ 2018.
Avv.
_____________________
(a cura di Avv.
Luca Maria Conti)
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