LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA






LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA


1) Introduzione alla "mediazione obbligatoria": la formulazione originaria dell'art. 5 del Decreto Legge n.28/2010.

2) La nuova mediazione obbligatoria dopo il Decreto Legge "del fare".

3) Altre novità introdotte dal Decreto Legge “del fare”.


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1) La formulazione originaria dell'art. 5 D.L. 28/2010.
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal D. Lg.s dd. 8/10/2007 n.179 ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1/9/1993 n.385 e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37 e 140, nonché 140 bis del Codice del Consumo.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio  di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.

4. I commi 1 e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'art. 667 c.p.c.
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 703 comma III c.p.c.
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
e) nei procedimenti in camera di consiglio;
f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'art. 4 comma I. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'art. 11 presso la segreteria dell'organismo.



2) La nuova mediazione obbligatoria dopo il Decreto Legge "del fare".
Tra i vari interventi legislativi del Governo Letta in favore del processo civile, il Decreto Legge n.69/13 meglio noto come il D.L. "del fare" ha introdotto importanti novità per quanto riguarda la mediazione obbligatoria, già disciplinata dall'art. 5 del D.L. n.28/2010, successivamente abrogata ed ora ripristinata con alcune novità.

La mediazione obbligatoria è stata ripristinata decorsi trenta giorni dall'approvazione delle Legge di conversione del Decreto Legge "del fare" a propria volta approvata nei sessanta giorni successivi al 22/06/2013, corrispondente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo del decreto.

Il Decreto Legge "del fare" ha apportato una rilevante modifica al testo dell'art. 5 comma I del D.L. n.28/2010: infatti, sono state escluse dalla mediazione obbligatoria le cause di risarcimento del danno provocato dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, contrariamente a quanto previsto nell'originaria formulazione (vedi sopra).

Pertanto, ad oggi la mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità per l'esperimento dell'azione in giudizio è limitata alle controversie in materia di: 

1) condominio; 
2) diritti reali; 
3) divisione; 
4) successione ereditaria; 
5) patti di famiglia;
6) locazione; 
7) comodato; 
8) affitto di azienda; 
9) responsabilità sanitaria; 
10) diffamazione a mezzo stampa; 
11) contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Restano, dunque, escluse le sole controversie in materia di risarcimento del danno provocato dalla circolazione di veicoli e natanti: una scelta che se per un verso potrebbe anche apparire un bene, considerata la delicatezza e per molti aspetti il tecnicismo della materia (essendo capitato non di rado di imbattersi in organismi di mediazione non sempre competenti), per un altro verso sembrerebbe  invece una scelta dannosa, considerata la mole di cause di questo tipo che intasano le aule di giustizia. A questo punto, vista la scelta opinabile del Legislatore, per la stessa ragione sarebbe stato preferibile escludere dalla mediazione obbligatoria anche le controversie in materia di "responsabilità sanitaria".

Curiosamente, però, restano assoggettate alla mediazione obbligatoria le controversie aventi per oggetto i contratti assicurativi: una scelta che a prima vista sembrerebbe un controsenso rispetto alla scelta sopra descritta, essendo queste controversie pur sempre attinenti alla materia della R.C. auto ed alle cause di risarcimento del danno provocato dalla circolazione di veicoli e natanti. 

Si pensi - ad esempio - ad una causa di risarcimento danni conseguenti ad un sinistro stradale, che vedesse quale contraddittore processuale anche la Compagnia di Assicurazione del responsabile, citata non solo dal danneggiato ma anche (ed appositamente) dal responsabile del sinistro per inadempimento contrattuale: una chiamata in causa giustificata per ipotesi all'omessa ovvero all'insufficiente manleva del sinistro.

Nel caso appena citato, la causa civile dovrebbe seguire necessariamente due strade: il giudizio afferente l'accertamento del danno in punto an debeatur ed in punto quantum dovrebbe seguire il normale iter giudiziale, mentre il contenzioso tra l'assicurato (e responsabile del sinistro) e l'assicuratore dovrebbe seguire preliminarmente la via della mediazione obbligatoria. Le conseguenti difficoltà di questa scelta improvvida del Legislatore appaiono evidenti: il Giudice, non potendo scindere la causa e le relative domande, dovrebbe sospendere il giudizio civile di accertamento/risarcimento promosso dal danneggiato, in attesa che sia definito preliminarmente il contenzioso tra il responsabile del sinistro e la compagnia di assicurazione.

Un altro aspetto importante della riforma riguarda la cd. "mediazione ex officio" relativa a tutte quelle controversie in cui non è prevista la mediazione obbligatoria: nel testo originario dell'art. 5 si prevedeva che il Giudice potesse suggerire alle parti il percorso della mediazione, le quali parti però dovevano prestare il loro consenso.

Al contrario, oggi col Decreto Legge "del fare" l'adesione o consenso delle parti al suggerimento del Giudice sparisce del tutto: in qualsiasi momento il Giudice (prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni) può deferire le parti davanti ad un organismo di mediazione per tentare la conciliazione della lite, senza dover raccogliere il loro preventivo consenso; in tal caso la mediazione ex officio diviene condizione di procedibilità.

Tra le procedure sottratte alla mediazione obbligatoria restano quelle per ingiunzione di pagamento, almeno finché in sede di opposizione a d.i. (art. 645 c.p.c.) non siano stati adottati i provvedimenti previsti dall'art. 648 c.p.c. nel corso della prima udienza.
Quanto precede vale anche per il recupero forzoso (tramite ricorso per ingiunzione di pagamento) delle spese condominiali non assolte dai condomini: anche queste controversie, però, saranno assoggettate a mediazione obbligatoria nel momento in cui il condomino moroso impugnasse l'ingiunzione con lo strumento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. e dopo l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 648 c.p.c.

Altrettanto dicasi per la procedura di convalida di sfratto.

Tra le materie, viceversa, comprese nella mediazione obbligatoria c'è l'impugnazione delle delibere assembleari. 
In questo caso, poiché il termine per promuovere la causa giudiziale è di appena trenta giorni dall'adozione della delibera ovvero dalla sua comunicazione al condomino assente, per evitare decadenze si suggerisce di promuovere comunque la causa, fissando un termine di comparizione per il convenuto superiore a quello minimo previsto dall'art.163 bis c.p.c. (ad esempio di 120 gg. o più) e nel frattempo promuovere la procedura di mediazione: il vantaggio di questa soluzione consiste nel fatto che già in occasione della prima udienza l'attore potrà dare atto al Giudice dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, perché nel frattempo si è perfezionato l'accordo conciliativo, ovvero esibire il verbale di conciliazione negativo, per superare l'eccezione di improcedibilità sollevata ex officio dal Giudice ovvero dalla controparte.
Resta inteso, tuttavia, che in pendenza di mediazione il termine di trenta giorni per promuovere l'azione giudiziale resta sospeso.

Un'altra novità riguarda il termine per il completamento della procedura di mediazione, che diminuisce da quattro a tre mesi. 

Prima di iniziare la procedura di mediazione, il mediatore dà comunicazione all'altra parte della domanda di mediazione e domanda se intende aderire; se l'altra parte dichiara di non aderire alla proposta di mediazione, se ne redige un verbale negativo che l'attore (nel giudizio civile) potrà utilizzare per superare l'eccezione preliminare della condizione di procedibilità.

E per venire incontro alle richieste di certa avvocatura, poco incline ad aderire alla mediazione e perdere così i propri privilegi nel giudiziale (da qui il noto adagio "causa che pende causa che rende") il legislatore ha previsto espressamente che il verbale di conciliazione, per essere omologato, debba essere sottoscritto oltre che dalle parti anche dai rispettivi avvocati.

In vero, il D.L. n.69/2013 non prevede espressamente che le parti debbano essere assistite dai propri Legali dinnanzi all'organismo di mediazione; ma la presenza necessaria degli avvocati si desume implicitamente proprio dall'espressa previsione di omologazione del verbale con le loro firme.

Un'altra novità importante riguarda la proprio categoria degli avvocati, che sono stati equiparati a  "mediatori di diritto". Definizione quanto mai criptica quella che precede, visto che non è previsto un aggiornamento obbligatorio costante e l'avvocato che intendesse fare il mediatore non potrebbe farlo autonomamente, ma dovrebbe iscriversi ad un organismo ad hoc e seguire un corso di formazione professionale.

Resta fermo invece l'obbligo di far sottoscrivere alla parte assistita, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la nota informativa sulla mediazione obbligatoria già prevista dal D.L. n.28/2010.

In sede giudiziale, il mancato esperimento del tentativo di mediazione (nelle materie soggette a mediazione obbligatoria) deve essere eccepito dal Giudice ovvero dalla parte convenuta entro e non oltre la prima udienza: se il Giudice rileva il mancato esperimento della mediazione, dichiara l'improcedibilità della causa.

Nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria può avere gravissime conseguenze per l'opponente: infatti, se si rientra in quelle materie per cui ex lege la mediazione è obbligatoria, l'opponente oltre a promuovere la causa di opposizione deve anche tentare la conciliazione; in difetto, il Giudice potrebbe rilevare d'ufficio il vizio e dichiarare improcedibile l'opposizione, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo diventerebbe definitivo.

Per altro verso, anche nelle materie non ricomprese tra quelle previste dall'art. 5 comma I D.L. 28/2010, la mediazione può diventare condizione di procedibilità della causa giudiziale attraverso lo strumento della cd. mediazione ex officio: se il Giudice decide di rimettere le parti dinnanzi ad un organismo di mediazione e queste non provvedono, all'atto della ripresa della causa, egli potrebbe anche dichiarare l'improcedibilità del contenzioso. Una modifica, quella che precede, che non pare affatto in sintonia con le finalità della mediazione, visto che le parti potrebbero essere del tutto esautorate dalla facoltà di poter disporre o meno della mediazione anche in quelle materie non ricomprese nell'art. 5 comma I.

Come si è detto, il termine per ultimare la mediazione è di tre mesi. La mancata adesione di una delle parti alla mediazione ovvero il mancato accoglimento senza giustificato motivo (da intendersi come motivo oggettivo) della soluzione proposta dal mediatore, può costituire argomento di prova da parte del Giudice, che in funzione di quanto precede ha il potere di condannare il soccombente anche al pagamento di una ulteriore somma corrispondente all'importo del C.U.


3) Le altre novità del Decreto Legge “del fare”.
Sono state inserite alcune modifiche al codice di procedura civile, e segnatamente (tra le tante) agli artt. 185 bis e 645-648 c.p.c.

L'art. 185 bis c.p.c. è una norma del tutto nuova, che fa seguito all'art. 185 c.p.c.: grazie a questo articolo s'introduce nel codice di procedura civile l'obbligo per il Giudice di formulare sin dalla prima udienza e fino all'udienza di precisazione delle conclusioni una proposta di conciliazione che deve essere messa a verbale; anche in questo caso, la mancata adesione senza giustificato motivo alla proposta di conciliazione formulata dal Giudice può essere valutata come argomento di prova ai fini della decisione finale; all'udienza fissata per la discussione della proposta non è obbligatoria la presenza delle parti, basta la presenza degli avvocati, che però devono avere ricevuto procura in tal senso.


All'art. 645 c.p.c. è ora previsto che, qualora l'opponente abbia fissato una prima udienza molto in là nel tempo e ben oltre i termini minimi di legge (con evidenti intenti dilatori) il convenuto / opposto può chiedere al Giudice (Presidente del Tribunale ovvero al G.I. se già nominato) l'anticipazione della prima udienza, ed il Giudice è tenuto a fissargliela non oltre il 30° giorno dal termine minimo a comparire (dunque entro e non oltre 120 gg. dalla notifica dell'atto di opposizione).

All'art. 648 c.p.c. è ora previsto obbligatoriamente che il provvedimento sulla richiesta di provvisoria esecutorietà del D.I. opposto deve essere adottato direttamente nel corso della prima udienza di trattazione dell'opposizione, cosa che imporrà ai Giudici di leggere attentamente le carte processuali già dai primissimi atti introduttivi, senza possibilità di avvalersi della cd. "riserva".

(a cura di Avv. Luca Conti)





Commenti

  1. Ho notificato citazione, dimenticando di esperire la mediazione oblbigatoria. Dopo aver iscritto a ruolo la causa ho anche esperito il tentativo davanti all'organismo di mediazione. Il convenuto non è comparso. Se esibisco il verbale di mancata comparizione alla mediazione, la domanda giudiziale resta improcedibile?

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  2. No, a questo punto la domanda è proponibile perché il tentativo di mediazione è stato esperito; il verbale di mancata conciliazione per assenza del convenuto semmai gioca a sfavore proprio della controparte, che senza giustificato motivo non è comparsa.

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  3. devo fare una causa per vendita immobiliare di aliud pro alio: devo fare la mediazione ?il mio dubbio è che venga considerata come vertenza sul diritto reale proprietà....

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    1. Se l'obbligazione dedotta in giudizio è una vendita aliud pro alio ritengo che l'esperimento della mediazione obbligatoria non sia necessario.

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    2. Ho lo stesso dubbio. Nel mio caso è un'azione di inadempimento contrattuale perché mi è stata consegnata una cantina diversa da quella regolarmente acquistata. Anche in questo caso non è necessaria la mediazione?

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  4. Ho un problema analogo: devo recuperare alcuni crediti derivanti da un contratto di campeggio; gia' in passato, tuttavia, lo stesso contratto e' stato qualificato (a mio avviso erroneamente) quale locazione di immobile (affitto di piazzola); in questo caso la mediazione sarebbe obbligatoria. A Suo avviso come sarebbe meglio procedere?

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  5. Se si tratta di un recupero crediti si può tranquillamente procedere con un ricorso per ingiunzione di pagamento, devolvendo il tentativo di media-concliazione alla successiva fase di opposizione, sempre che l'obbligato al pagamento faccia opposizione.

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  6. Buongiorno, devo fare opposizione ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso per pagamento di canoni di locazione, per i quali è già stato notificato, unitamente al titolo, anche il precetto (ormai scaduto). Devo esperire il tentativo di conciliazione-mediazione prima dell'opposizione? Ritiene che si possano portare avanti entrambe le strade contemporaneamente?

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  7. Se è ancora in tempo a promuovere l'opposizione rispetto all'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 645 c.p.c., vista la materia del contendere deve senz'altro esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, ma nel contempo non deve lasciar scadere i termini per promuovere opposizione, che diversamente diventerebbe definitiva; quindi il consiglio è quello di fissare un termine lungo per la citazione a giudizio e nel frattempo esperire la conciliazione.

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  8. Il 13.09.2013 ho depositato un ricorso per provvedimento d'urgenza ex art 700 cpc al fine di ottenere la sospensione della pubblicazione di un protesto elevato illegittimamente. A fondamento della mia domanda ho posto una responsabilità da "contatto sociale" dell'istituto di credito che non si è adoperato per tutelare il proprio cliente e per impedire il protesto. Il giudice, con ordinanza depositata di recente, ha accolto la mia domanda. Ebbene, volendo proseguire per il merito (cancellazione definitiva del protesto e risarcimento dei danni), Le chiedo anzitutto se è necessario esperire il tentativo pur essendo stato introdotto il giudizio prima del 20 settembre e se, a Suo parere, la fattispecie debba essere ricondotta ad una delle materie per le quali la mediazione è obbligatoria.

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  9. devo proporre un'azione di risarcimento danni nei confronti di un condominio per un infortunio verificatosi al mio assistito a causa di un cattivo funzionamento dell'ascensore.
    Occorre richeidere la mediazione o posso procedere con la citazione.

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    1. Trattandosi di una causa di risarcimento danni e non di una controversia avente ad oggetto la gestione dei "beni comuni" dell'edificio, direi che può senz'altro procedere con la citazione a giudizio, la mediazione in questo caso non è obbligatoria.

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  10. salve,
    ho un contratto assicurativo stipulato tramite la banca (senza il quale non avrebbe concesso il mutuo), ove viene indicato il rimborso del 50% della rata di mutuo(per 12 mesi) in caso di perdita di lavoro da parte di uno dei due coniugi.
    Posso esperire direttamente ricorso per decreto ingiuntivo? oppure e' necessaria la mediazione con successivo giudizio ordinario?
    grazie

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  11. L'esperimento del tentativo di obbligatorio di mediazione non pregiudica il ricorso per ingiunzione di pagamento (se è questo che mi chiede), mentre il tentativo va senz'altro espletato nella successiva fase di opposizione.

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  12. A luglio 2013 ho ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per canoni di locazione. Nello stesso mese il d.i. è stato notificato unitamente all'atto di precetto. Il debitore ha provveduto a pagare l'importo precettato con animo di ripetizione. Nel mese di ottobre 2013 il debitore ha depositato ricorso per d.i. con contestuali domande riconvenzionali. Incombe sul debitore/opponente l'onere di proporre istanza di mediazione prima dell'udienza ex art. 420 c.p.c. in merito alle domande riconvenzionali, considerato che sono state proposte dopo l'applicazione della legge e che, ovviamente non ha richiesto nè potrà richiedere durante la prima udienza la sospensione della p.e. ex art. 649 c.p.c.?
    Ringrazio e saluto

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  13. Salve. Ecco in breve la questione: d.i. per canoni condominiali provvisoriam. esecutivo, notificato alla controparte in uno con il relativo precetto. Alla prima udienza, il G.I. (GdP, nello specifico) sospende la provvisoria esecutività e, al contempo, autorizza l'opponente a chiamare in causa un terzo, come già richiesto in atto di citazione. Alla prox udienza, fissata per la compariz. del terzo, sarà possibile per l'opposto, in ipotesi, sollevare l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ? Grazie molte e Saluti..

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  14. devo chiedere un provvedimento d'urgenza in corso di causa. è necessario esperire il tentativo di mediazione ?

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  15. non capisco però se in tema di condomio, e specificamente in tema di risarcimento danni in materia di condominio, sia necessaria la mediazione.
    Grazie e saluti

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  16. Rispondo un po' a tutti non avendo per gravosi impegni professionali il tempo utile per approfondire ogni singola risposta: trattandosi di PROVVEDIMENTI D'URGENZA questi non sono soggetti al tentativo di mediazione, che semmai attiene ad una successiva fase di merito a cognizione piena e non già a provvedimenti urgenti. Per quanto riguarda, invece, le cause di risarcimento danni direi che la mediazione è da escludersi, ma occorre sempre verificare di quale genere di danni si tratta e se questi eventualmente traggono origine dall'utilizzo di beni condominiali... in ogni caso, in punto di risarcimento danni mi sentirei di escluderlo.

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  17. Salve,
    il giudice ha disposto a seguito di mutamento rito per sfratto morosità la mediazione obbligatoria. Le ordinanze hanno rigettato lo sfratto. Essendo io resistente e non potendomi permettere spese di assistenza legale per la mediazione (so che il patrocinio si riferisce al solo compenso per la mediazione e non per quello del legale),
    cosa succede se mi presento da solo e dico di non poter aderire per gravi motivi economici, considerando che le posizioni sono diametralmente opposte? grazie

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    1. Egregio Signor GIGI, la mancata adesione al tentativo di mediazione è liberamente valutato dal Giudice quale elemento di prova; tenga presente però che dinnanzi ad un organismo di mediazione lei può presentarsi anche personalmente senza l'assistenza di un avvocato.

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  18. devo procedere ad un recupero crediti da lavoro. Potrei proporre subito ricorso per decreto ingiuntivo senza il previ esperimento del tentativo di conciliazione(non più obbligatorio) in modo da avere in tempi rapidi il titolo esecutivo. Se poi il debitore fa opposizione e chiede l'esperimento del tentativo di conciliazione si farà luogo a quest'ultimo. Sono in dubbio se avviare il tentativo prima di procedere con l'ingiunzione o meno.

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    1. Il ricorso per ingiunzione di pagamento è sempre svincolato dalla proposizione del tentativo di mediazione che - semmai - attiene alla successiva fase di merito, sempre che la materia trattata (ossia l'oggetto del contendere) rientri tra quelle soggette al tentativo obbligatorio di mediazione.

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  19. Egregio, Le riformulo il quart'ultimo commento su cui, forse, sono stato poco chiaro. E' stato fatto un d.i. per spese condominiali non pagate, provvisoriam. esecutivo e notificato in uno con il relativo precetto. Il proprietario si è opposto in termini e, alla prima udienza, il gdp ha revocato la provvisoria esecutività concedendo, altresì, la chiamata in causa di un terzo, come richiesto dall'opponente nel proprio atto introduttivo. La domanda è: alla prox udienza, fissata per la comparizione del terzo, sarà ancora possibile far rilevare il mancato esperimento, da parte dell'opponente, del tentativo (obbligatorio) di mediazione ? La ringrazio e buona giornata..

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  20. Siamo una società.Abbiamo ricevuto un: ricorso per decreto ingiuntivo x fatture canone locazione non pagato per un totale di 2000 per un ufficio da noi lasciato 1 anno fa , versando mensilmente come potevamo una quota per gli arretrati.Il decreto dà 40 g per l'opposizione altrimenti procederà ad esecuzione forzata .Cosa vuol dire se non siamo più là. Possiamo chiedere la mediazione. ? Non vogliamo prendere un avvocato per non aggravare le spese in quanto la cifra dovuta è giusta.Possiamo rateizzare

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  21. snc ha sottoscritto una transazione per canoni affitto arretrati non pagati concordando un pagamento rateale.
    Nel testo della transazione dice : tot 3500 da versare 1500 entro il 10 marzo ed il residuo in rate mensili di 400 cadauna alla scadenza del 15 di ogni mese ( non specifica quale mese d'inizio) è regolare o potremo impugnare la cosa visto che simultaneamente nonostante questa transazione l'avv abbia richiesta alla banca il pagamento della fidejussione di 1200 rientrante nell'importo delle rate.

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  22. Salve, sono un avvocato " alle prime armi". In una causa rientrante tra le materie per cui è obbligatorio il tentativo di conciliazione, ho notificato l' atto di citazione ma non ancora esperito il tenativo di conciliazione. Posso farlo prima della prima udienza,per rendere procedibile la domanda, o devo attendere l' ordine del giudice??? Ci sono riferienti normativi in tal senso???? La ringrazio anticipatamente per la risposta.

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  23. salve, ho depositato ricorso per decreto ingiuntivo per mancato pagamento canoni di locazione. Il conduttore ha fatto un'opposizione strumentale ed il giudice si è riservato sulla richiesta di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. A scioglimento della riserva ha:
    1) disposto mutamento del rito ex art. 426 c.p.c.; 2) concesso la provvisoria esecuzione; 3) assegnato alle parti termine di 15 gg per presentare domanda di medizione; 4)assegnato termine di 30 giorni per il deposito di note sull'ammissibilità della domanda riconvenzionale di risarcimento danni per mancato preavviso rilascio immobile, giudicata dalla stessa inammissibile Cass 22754/2013; 5) termini prima dell'udienza per deposito documenti.
    Il mio dubbio è questo: entrambe le parti sono obbligate a proporre domanda di mediazione ? Ovvero è onere dell'opponente? Se nessuna delle parti esperisce il tentativo di mediazione, il decreto ingiuntivo diviene esecutivo? Grazie per la cortese risposta

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  24. Gent.le Avv. Conti, mi è stato noticato un atto di citazione con il quale mi viene richiesto, in qualità di venditore di un terreno agricolo, il rimborso delle spese processuali sostenute dall'acquirente e relative ad un giudizio di reintegra proposto da un confinante del terreno alienato. Una richiesta di tal genere può rientrare nella materia dei diritti reali per la quale è prevista la obbligatorietà della mediaizone e, quindi, posso io eccepire il mancato espletamento della medizione?
    Grazie

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  25. Pregiatissimo Avvocato Luca Conti,

    vorrei chiederLe un chiarimento in merito all'art. 5, comma 4, punto a), del D.Lgs. 28/10: “I commi 1-bis e 2 non si applicano: nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.

    Ma se in un ricorso per decreto ingiuntivo, afferente ad un contratto bancario, non viene esperita l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà da parte del creditore, e neanche nella prima udienza dell'eventuale giudizio di opposizione, l'onere della mediazione obbligatoria può essere ancora sollevato come condizione di procedibilità? In pratica, non essendoci alcuna pronuncia del giudice in merito alle istanze di concessione e/o di sospensione, perché non avanzate da nessuna delle parti, il giudizio di opposizione può continuare "indisturbato" il suo processo sino alla sentenza o no?

    Grazie mille per la Sua attenzione.

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  26. Salve, il nostro Condominio è stato chiamato ad una Mediazione Obbligatoria da un condomino per una questione di millesimi per elementi radianti già oggetto di una lunga causa che si è conclusa con una sentenza che ha definito i torti e le ragioni. E' possibile che tale condomino rimetta in moto la macchina della giustizia per la stessa questione come se nulla fosse successo? Grazie!

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  27. Direi che se la sentenza è passata in giudicato (ossia se non è più impugnabile), definendo appunto torti e ragioni, non si può nuovamente riproporre la stessa questione, stante il principio che in gergo tecnico viene detta "ne bis in idem", ossia non possono esservi due pronunce sulla medesima questione.

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  28. Buongiorno, dovrei introdurre una giudizio per la risoluzione di contratto di vendita di immobile con patto di riservato dominio. Vorrei sapere se la controversia rientra tra quelle oggetto di mediazione obbligatoria. Grazie!

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  29. salve avvocato, sono caduto a causa di una buca sul manto stradale. mi chiedevo per l'insidia è necessario fare la mediazione per fare causa all'ente proprietario della strada. grazie se vorrà rispondermi.

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  30. Buonasera, trattandosi di una causa civile di risarcimento del danno da promuoversi ai sensi dell'art. 2051 c.c. (responsabilità per danni procurati da beni in custodia) ed in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana da fatto illecito), il ricorso al tentativo di mediazione NON è obbligatorio ma solo facoltativo.

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  31. Buongiorno, ho iniziato una causa contro le Generali ass.ni per l'indennizzo di polizza infortuni.
    La compagnia predetta è rimasta contumace ed il giudice mi ha ammesso le prove ma senza disporre d'officio la mediazione.
    In caso di accoglimento, come spero, la sentenza potrebbe essere impugnabile dato che il Giudice non ha disposto la mediazione?
    grazie antipipatamente

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  32. Preg.mo Avvocato le chiedo delucidazioni su come comportarmi in merito ad un avvenimento direi alquanto singolare a me capitato. Mi trovavo con la mia macchina a percorrere una strada statale, quando all'improvviso, a causa di un incendio adiacente alla carreggiata, nel mentre i vigili del fuoco procedevano alle operazioni di spegnimento, cadevano dei cavi della telecom sulla carreggiata, uno dei quali colpiva la mia autovettura provocando danni. i vigili del fuoco hanno accertato che si trattava di pali in legno già comunque deteriorati. Volevo chiederle come devo comportarmi, chi dovrà risarcirmi, la telecom, i vigili o il proprietario del terreno? dovrò fare la mediazione prima di un eventuale giudizio. La ringrazio in anticipo per la sua disponibilità.

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  33. in una causa di annullamento per simulazione di contratto di compravendita di immobile, è obbligatorio il tentativo di conciliazione? trattasi di materia rientrante nei diritti reali?

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  34. La controparte, dopo oltre 4 anni dal pagamento della somma portata dal precetto (dovuta a seguito di un giudizio di divisione ereditaria), ha notificato un atto di citazione di opposizione ex art. 615 I° comma cpc, adducendo un calcolo errato degli interessi; orbene, trattandosi di materia (successione) che prevede la mediazione obbligatoria, posso eccepire l'improcedibilità? oppure il precetto esula?

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  35. salve avrei una domanda. nel caso in cui si sia raggiunto un accordo in sede di mediazione e successivamente sia stata inoltrata una domanda in sede giudiziale vertente sul medesimo oggetto la domanda è inammissibile?? grazie della cortesia

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  36. Buonasera.
    Ho delle fatture non pagate. Cosa posso fare? è obbligatoria la mediazione o posso andare subito in giudizio, visto che non hanno rispettato una transazione? Esiste una procedura meno interminabile del tribunale?
    grazie

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  37. Buonasera, lei nel Suo articolo parlando della mediazione nell'impugnazione della delibera assembleare così riporta: "Resta inteso, tuttavia, che in pendenza di mediazione il termine di trenta giorni per promuovere l'azione giudiziale resta sospeso.".
    Ciò vuol dire che per l'attore il termine dei 30 giorni è residuale rispetto a quello già decorso prima di proporre la mediazione o i 30 giorni cominciano a decorrere nuovamente dal verbale negativo di mediazione?
    Grazie per l'attenzione

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  38. Buongiorno, alcuni mesi fa ho raggiunto un accordo di mediazione con la persona che occupa casa mia (ho comprato casa a novembre). Nella mediazione si è deciso che questa persona lasci la casa libera da cose e persone in data 5 agosto con in aggiunta una buona uscita di 4000€ che dovrò pagare a questo parassita che mi occupa casa. In caso questa persona non dovesse tener fede all'accordo, cosa succede? La mediazione che valore ha? Posso sfrattarlo? Grazie in anticipo

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  39. Buon giorno Avvocato, Ho subìto un grave incidente causato da una macchia d'olio molto estesa in una via d'accesso a dei condomini molto stretta. Pur andando a velocità non superiore s 30 kmh nella curva di accesso la vettura (gomme nuove) in ordine ha sbandato andando a cozzare contro un muretto. Risultato: veicolo distrutto e demolito, 3 fratture allo sterno e 5 costole rotte al sottoscritto con ricovero immediato e ancora oggi (il danno è di Giugno 2016) ho seri problemi fisici. Posso chiedere al comune il risarcimento danni avendo anche delle testimonianze? Grazie Cordialmente Gaetano C.

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  40. Buongiorno Avvocato, la controparte (attrice), in materia di successione ereditaria, non ha proposto la mediazione obbligatoria. Alla prima udienza non è stata contestata dal convenuto la mancanza della mediazione poiché l'azione era comunque inammissibile in quanto l'attrice era fallita ed il fallimento, tuttora esistente, aveva con atto pubblico rinunciato all'azione di impugnazione del del testamento. Tuttavia il giudice ha concesso i termini richiesti dall'attrice. Conviene sollevare la mancata mediazione nelle memorie? Grazie

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  42. Buongiorno esimio avvocato. vorrei chiederLe se secondo Lei, il noleggio di piattaforme, gru o mezzi speciali, rientra nell'obbligo di mediazione, atteso che da nessuna parte si trova questa voce in modo chiaro ed inequivoco. si parla di locazione ma credo si riferisca a locazione di immobili. La ringrazio in anticipo

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