L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI MAGGIORENNI
COME E QUANDO CHIEDERE LA MODIFICA / REVOCA
DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI DIVENUTI MAGGIORNNI
Una questione
spesso dibattuta nelle aule di giustizia riguarda l’ASSEGNO DI MANTENIMENTO per
i figli di coppie separate o divorziate nel frattempo divenuti maggiorenni.
Erroneamente
molti genitori sono portati a ritenere che col compimento della maggiore età i
figli perdano il diritto all’assegno di mantenimento; altri invece ritengono
che sia sufficiente un piccolo impiego, magari part-time, per chiederne la
revoca.
Le cose, in
realtà, stanno diversamente perché i figli di genitori separati o divorziati
non perdono automaticamente il diritto al mantenimento col compimento della
maggiore età, né tanto meno al conseguimento di un’occupazione lavorative non
stabile né continuativa: il diritto a percepire l’assegno viene meno solo
quando i figli abbiano raggiunto stabilmente l'autosufficienza economica ovvero
quando, avuto riguardo del percorso di studi effettuato, rifiutino senza
giustificato motivo opportunità d'impiego compatibili col titolo di studio
conseguito.
Per ottenere il
provvedimento di modifica / revoca il genitore obbligato a versarlo deve fare
ricorso al tribunale; il figlio, ricevuto il ricorso, deve prendere parte al
giudizio, costituendosi con un avvocato e rappresentando le proprie difese.
Di seguito si
propone il FORMULARIO della memoria difensiva nell'interesse di un figlio
divenuto maggiorenne ma NON ANCORA AUTOSUFFICIENTE, nei cui confronti il
genitore abbia promosso ricorso per chiedere la modifica o revoca dell'assegno
di mantenimento.
TRIBUNALE
ORDINARIO DI ... omissis ...
MEMORIA
DIFENSIVA PER IL FIGLIO MAGGIORENNE
Per il
convenuto / resistente: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e
residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... ,
rappresentato e difeso dall’Avv. ... omissis ... (C.F. ... omissis ...)
presso il cui Studio Legale a ... omissis ... è elettivamente domiciliato
giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto su separato
documento informatico ai sensi dell’art. 83 comma III c.p.c.,
nel
procedimento sub RG ... omissis ... V.G.
promosso dal
ricorrente: CAIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e
residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... rappresentato e
difeso dall’Avv. ... omissis ... ivi elettivamente domiciliato.
Comunicazioni
di Cancelleria e notificazioni: si chiede di ricevere ogni comunicazione inerente il
procedimento al numero di fax (+39) ... omissis ... ovvero
all’indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...
P R E M E S S E
1) Con ricorso di
data … omissis … CAIO (padre) ha chiesto al Tribunale di ... omissis ... di
modificare le condizioni di mantenimento del figlio maggiorenne TIZIO nei cui
confronti ha chiesto l’accertamento della raggiunta autosufficienza economica e
per l’effetto la cessazione dell’obbligo di corrispondere l'assegno di
mantenimento, domandandone altresì la condanna alla restituzione di quanto
pagato in eccedenza rispetto al dovuto fino all’accoglimento del ricorso.
2) Il
ricorrente deduce che il figlio, dopo avere raggiunto la maggiore età, avrebbe
raggiunto anche l’autosufficienza economica e quindi non avrebbe più diritto
all'assegno di mantenimento.
3) Tutto ciò
premesso, si costituisce nel presente giudizio il figlio TIZIO, contestando
integralmente tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, e domandando
la reiezione del ricorso introduttivo, perché infondato in fatto ed in diritto,
oltre che per tutte le seguenti
M O T I V A Z I
O N I
1) Insussistenza
delle condizioni per domandare la revoca dell’assegno di mantenimento: in
diritto.
Il ricorso
promosso dal padre troverebbe giustificazione col “raggiungimento
dell’autosufficienza economica” da parte del figlio divenuto maggiorenne dopo
la sentenza di separazione (ovvero di divorzio): il padre, tuttavia, non ha
provato in modo certo ed indiscutibile il raggiungimento in modo stabile
dell'autosufficienza economica e, pertanto, il ricorso va respinto.
Secondo la Corte
di Cassazione, infatti, nel giudizio promosso dal genitore che domanda la
revoca dell’assegno di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne, è
posto ad esclusivo carico del primo l’onere di provare che il figlio
maggiorenne ha raggiunto l’autosufficienza economica (ex multis Cass.
civ., Sez. I, dd. 15/02/2012, n. 2171; Cass. civ., Sez. I,
dd. 08/02/2012, n.1773; Cass. civ., Sez. I, dd.26/09/2011, n.19589).
In particolare,
la Sentenza dd. 11/01/2007 n. 407 della Corte di Cassazione afferma che: “(…) in
caso di divorzio e di condanna, da parte del giudice di primo grado, di uno dei
coniugi alla corresponsione di un assegno periodico in favore dell'altro a
titolo di concorso nelle spese di mantenimento del figlio maggiorenne non
economicamente autosufficiente e convivente, il coniuge già condannato al
pagamento di tale assegno al fine di ottenere la declaratoria di cessazione del
proprio obbligo è onerato della prova della raggiunta autosufficienza economica
del figlio, attraverso la dimostrazione specifica dei profili, retributivi e di
durata, caratterizzanti il rapporto di lavoro eventualmente concluso da costui
(…)”.
Al contrario di
quanto affermato dal padre, il figlio oggi maggiorenne non ha ancora raggiunto
l’invocata autosufficienza economica, che costituisce la condicio dine qua
non per l’accoglimento della domanda avversaria.
A dimostrazione
di quanto precede si esibiscono i seguenti documenti … omissis … che
certificano l'attuale stato di disoccupazione del figlio, né tanto meno la
possibilità per quest’ultimo di accedere al sussidio di disoccupazione.
Pertanto, il
ricorso del padre contrasta con gli artt. 147 e 148 c.c., perché l'obbligo di
versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni cessa solo ove il
genitore obbligato provi in modo oggettivo il raggiungimento dell'indipendenza
economica, percependo un reddito corrispondente alla professionalità acquisita
in relazione alle normali condizioni di mercato, ovvero che essi si sottraggano
volontariamente allo svolgimento di attività lavorativa adeguata.
Afferma la
Corte di Cassazione: la cessazione dell'obbligo di contribuzione a favore
dei figli maggiorenni cessa allorquando il genitore obbligato provi la
raggiunta indipendenza economica del figlio il quale mediante un'attività
lavorativa stabile e continuativa, con un reddito corrispondente alla
professionalità acquisita nel corso degli anni di studio, è in grado di
provvedere direttamente alle proprie esigenze (Cass. civ. Sez. I dd.
22/03/2012, n. 4555).
*****
Tutto ciò
premesso e considerato, il resistente TIZIO come in epigrafe meglio
generalizzato, rappresentato, difeso e domiciliato ut supra,
rassegna le seguenti
C O N C L U S I
O N I
di cui chiede
l'accoglimento.
Piaccia all’Ill.mo Tribunale Ordinario di ... omissis ... contrariis rejectis così giudicare.
Nel merito: rigettare la domanda ex adverso
promossa, perché infondata in fatto ed in diritto.
In via
istruttoria: ogni istanza istruttoria riservata all’esito dell’udienza di trattazione
del ricorso.
In ogni caso: con vittoria di spese documentate
ed onorari per compenso all’avvocato patrocinante ai sensi del D.M. n.55/2014,
oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%,
i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
Documenti allegati:
1) Ricorso
introduttivo ex art. 9 Legge n.898/1970 dd. 10/05/2013;
2) ... omissis
...
Con Osservanza.
Milano (MI), lì
______________ 2019.
Avv.
__________________________
Segue in calce all'atto la procura alle liti ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.
(a cura di avv. Luca Conti)
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