L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI MAGGIORENNI





COME E QUANDO CHIEDERE LA MODIFICA / REVOCA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI DIVENUTI MAGGIORNNI


Una questione spesso dibattuta nelle aule di giustizia riguarda l’ASSEGNO DI MANTENIMENTO per i figli di coppie separate o divorziate nel frattempo divenuti maggiorenni. 

Erroneamente molti genitori sono portati a ritenere che col compimento della maggiore età i figli perdano il diritto all’assegno di mantenimento; altri invece ritengono che sia sufficiente un piccolo impiego, magari part-time, per chiederne la revoca.

Le cose, in realtà, stanno diversamente perché i figli di genitori separati o divorziati non perdono automaticamente il diritto al mantenimento col compimento della maggiore età, né tanto meno al conseguimento di un’occupazione lavorative non stabile né continuativa: il diritto a percepire l’assegno viene meno solo quando i figli abbiano raggiunto stabilmente l'autosufficienza economica ovvero quando, avuto riguardo del percorso di studi effettuato, rifiutino senza giustificato motivo opportunità d'impiego compatibili col titolo di studio conseguito.  

Per ottenere il provvedimento di modifica / revoca il genitore obbligato a versarlo deve fare ricorso al tribunale; il figlio, ricevuto il ricorso, deve prendere parte al giudizio, costituendosi con un avvocato e rappresentando le proprie difese.

Di seguito si propone il FORMULARIO della memoria difensiva nell'interesse di un figlio divenuto maggiorenne ma NON ANCORA AUTOSUFFICIENTE, nei cui confronti il genitore abbia promosso ricorso per chiedere la modifica o revoca dell'assegno di mantenimento.




TRIBUNALE ORDINARIO DI ... omissis ...

MEMORIA DIFENSIVA PER IL FIGLIO MAGGIORENNE


Per il convenuto / resistente: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... , rappresentato e difeso dall’Avv. ... omissis ... (C.F. ... omissis ...) presso il cui Studio Legale a ... omissis ... è elettivamente domiciliato giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto su separato documento informatico ai sensi dell’art. 83 comma III c.p.c.,

nel procedimento sub RG ... omissis ... V.G.

promosso dal ricorrente: CAIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... rappresentato e difeso dall’Avv. ... omissis ... ivi elettivamente domiciliato.

Comunicazioni di Cancelleria e notificazioni: si chiede di ricevere ogni comunicazione inerente il procedimento al numero di fax (+39) ... omissis ... ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...



P R E M E S S E



1) Con ricorso di data … omissis … CAIO (padre) ha chiesto al Tribunale di ... omissis ... di modificare le condizioni di mantenimento del figlio maggiorenne TIZIO nei cui confronti ha chiesto l’accertamento della raggiunta autosufficienza economica e per l’effetto la cessazione dell’obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, domandandone altresì la condanna alla restituzione di quanto pagato in eccedenza rispetto al dovuto fino all’accoglimento del ricorso.


2) Il ricorrente deduce che il figlio, dopo avere raggiunto la maggiore età, avrebbe raggiunto anche l’autosufficienza economica e quindi non avrebbe più diritto all'assegno di mantenimento.


3) Tutto ciò premesso, si costituisce nel presente giudizio il figlio TIZIO, contestando integralmente tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, e domandando la reiezione del ricorso introduttivo, perché infondato in fatto ed in diritto, oltre che per tutte le seguenti




M O T I V A Z I O N I




1) Insussistenza delle condizioni per domandare la revoca dell’assegno di mantenimento: in diritto.

Il ricorso promosso dal padre troverebbe giustificazione col “raggiungimento dell’autosufficienza economica” da parte del figlio divenuto maggiorenne dopo la sentenza di separazione (ovvero di divorzio): il padre, tuttavia, non ha provato in modo certo ed indiscutibile il raggiungimento in modo stabile dell'autosufficienza economica e, pertanto, il ricorso va respinto.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, nel giudizio promosso dal genitore che domanda la revoca dell’assegno di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne, è posto ad esclusivo carico del primo l’onere di provare che il figlio maggiorenne ha raggiunto l’autosufficienza economica (ex multis Cass. civ., Sez. I, dd. 15/02/2012, n. 2171; Cass. civ., Sez. I, dd. 08/02/2012, n.1773; Cass. civ., Sez. I, dd.26/09/2011, n.19589).

In particolare, la Sentenza dd. 11/01/2007 n. 407 della Corte di Cassazione afferma che: “(…) in caso di divorzio e di condanna, da parte del giudice di primo grado, di uno dei coniugi alla corresponsione di un assegno periodico in favore dell'altro a titolo di concorso nelle spese di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente, il coniuge già condannato al pagamento di tale assegno al fine di ottenere la declaratoria di cessazione del proprio obbligo è onerato della prova della raggiunta autosufficienza economica del figlio, attraverso la dimostrazione specifica dei profili, retributivi e di durata, caratterizzanti il rapporto di lavoro eventualmente concluso da costui (…)”.

Al contrario di quanto affermato dal padre, il figlio oggi maggiorenne non ha ancora raggiunto l’invocata autosufficienza economica, che costituisce la condicio dine qua non per l’accoglimento della domanda avversaria.

A dimostrazione di quanto precede si esibiscono i seguenti documenti … omissis … che certificano l'attuale stato di disoccupazione del figlio, né tanto meno la possibilità per quest’ultimo di accedere al sussidio di disoccupazione. 

Pertanto, il ricorso del padre contrasta con gli artt. 147 e 148 c.c., perché l'obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni cessa solo ove il genitore obbligato provi in modo oggettivo il raggiungimento dell'indipendenza economica, percependo un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato, ovvero che essi si sottraggano volontariamente allo svolgimento di attività lavorativa adeguata. 

Afferma la Corte di Cassazione: la cessazione dell'obbligo di contribuzione a favore dei figli maggiorenni cessa allorquando il genitore obbligato provi la raggiunta indipendenza economica del figlio il quale mediante un'attività lavorativa stabile e continuativa, con un reddito corrispondente alla professionalità acquisita nel corso degli anni di studio, è in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze (Cass. civ. Sez. I dd. 22/03/2012, n. 4555).


*****


Tutto ciò premesso e considerato, il resistente TIZIO come in epigrafe meglio generalizzato, rappresentato, difeso e domiciliato ut supra, rassegna le seguenti 


C O N C L U S I O N I


di cui chiede l'accoglimento.


Piaccia all’Ill.mo Tribunale Ordinario di ... omissis ... contrariis rejectis così giudicare.

Nel merito: rigettare la domanda ex adverso promossa, perché infondata in fatto ed in diritto.


In via istruttoria: ogni istanza istruttoria riservata all’esito dell’udienza di trattazione del ricorso.


In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari per compenso all’avvocato patrocinante ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.


Documenti allegati:


1) Ricorso introduttivo ex art. 9 Legge n.898/1970 dd. 10/05/2013;

2) ... omissis ...


Con Osservanza.

Milano (MI), lì ______________ 2019.

Avv. __________________________



Segue in calce all'atto la procura alle liti ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.

                                          
(a cura di avv. Luca Conti)                      


 




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