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Visualizzazione dei post da marzo 1, 2013

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE

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Art. 570 c.p. [I]. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico [ 45 2 , 143 2 , 146 c.c. ], o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori (1) [ 147 , 316 c.c. ]o alla qualità di coniuge [ 143 , 146 c.c. ], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro. [II]. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore [o del pupillo] (2) o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti [ 540 ; 75 c.c. ] di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti [ 540 ; 75 c.c. ] o al coniuge, il quale non sia legalmente separato [per sua colpa] (3) [ 146 , 150 , 151 c.c. ]. [III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [ 120 ] salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numer