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Visualizzazione dei post da maggio 1, 2013

SEPARAZIONE DEI CONIUGI: IL RECLAMO CONTRO I PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI

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RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO Art. 708 c.p.c. (tentativo di conciliazione e reclamo ai provvedimenti del Presidente) [I]. All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione. [II]. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione. [III]. Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore. [IV]. Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello che si pronun