Post

Visualizzazione dei post da maggio 26, 2013

LA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Immagine
RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO Art.166 c.p.c. (la costituzione in giudizio del convenuto)   Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art.163 bis c.p.c., ovvero almeno venti giorni prima dell’udienza fissata a norma dell'art. 168 bis V comma c.p.c., depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'art. 167 c.p.c. con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione. (Articolo sostituito dall’art. 10, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così modificato dall’art. 1, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571). Art.167 c.p.c. (la forma della comparsa di costituzione e risposta)   Nella comparsa di risposta il convenuto deve propo

IL RICORSO PER LA SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI (senza figli)

Immagine
RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO Art. 156 c.c. (effetti della separazione nei rapporti patrimoniali tra i coniugi) [I]. Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. [II]. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. [III]. Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e ss. c.c. [IV]. Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'art. 155 c.c. [V]. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c.