L'ISTANZA DI ANTICIPAZIONE D'UDIENZA






RIFERIMENTI NORMATIVI
E FORMULARIO


Art. 70 disp. att. c.p.c. (istanza di abbreviazione dei termini a comparire)
[I]. L'istanza di abbreviazione dei termini di comparizione, prevista nell'articolo 163-bis ultimo comma del codice, è proposta con ricorso diretto al Presidente del Tribunale, ovvero, se la causa è stata già assegnata ad una sezione, al presidente di questa.
[II]. Il decreto del presidente, scritto in calce al ricorso, fissa l'udienza di prima comparizione e deve essere comunicato, insieme col ricorso stesso, ai procuratori delle parti costituite almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente. Alle parti non costituite il decreto e il ricorso debbono essere notificati personalmente in un congruo termine stabilito dal presidente.
[III]. Se all'udienza fissata dal presidente non compariscono tutte le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione o la notificazione, il giudice istruttore verifica la regolarità della comunicazione o della notificazione, e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, fissando una nuova udienza di prima comparizione. In tal caso deve essere osservato per la comunicazione lo stesso termine stabilito nel comma precedente; per la notificazione delle parti non costituite il giudice istruttore stabilisce un nuovo termine congruo.

Art. 163 bis c.p.c. (termini per comparire) 
[I]. Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero. 
[II]. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.
[III]. Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.




TRIBUNALE DI ... omissis ...
Istanza di anticipazione
della prima udienza di trattazione


Nell'interesse del convenuto: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... rappresentato e difeso dall’Avv. ... omissis ... (C.F. ... omissis ...)  presso il cui Studio Legale a ... omissis ... è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta su separato documento informatico ai sensi dell’art. 83 comma III c.p.c.

Attore: CAIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente ad ... omissis ... C.F. ... omissis ... rappresentato e difeso dall’Avv. ... omissis ... 

Numero di RG: ... omissis ...
Giudice Istruttore: ... omissis ...
Prossima udienza: ... omissis ...

Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di ... omissis ...

PREMESSO
 
1) che in data … omissis … veniva notificato nei confronti dell’attore un decreto ingiuntivo di pagamento n. … omissis … di data … omissis … ;

2) che in data ... omissis ... CAIO promuoveva opposizione a detto decreto, notificando c/o il domicilio eletto un atto di citazione con udienza di prima comparizione fissata al ... omissis ... ossia ben oltre il termine minimo a comparire fissato dall'art. 163 bis c.p.c.;

3) che, successivamente all’iscrizione a ruolo della causa, la prima udienza veniva ulteriormente differita per ragioni d'ufficio al ... omissis ...;

4) che, alla luce delle motivazioni in fatto ed in diritto articolate dall'attore nell’atto di opposizione, appare chiaro l’intento meramente dilatorio di quest’ultima, anche alla luce del fatto che la prima udienza è stata volutamente fissata ben oltre il termine minimo a comparire previsto per legge;

5) che, viceversa, è interesse di TIZIO di addivenire ad una sollecita definizione della causa di opposizione.

Tutto ciò premesso e considerato, il convenuto TIZIO a mezzo dello scrivente procuratore rivolge

ISTANZA

alla S.V. Ill.ma affinché sia disposta l’anticipazione della prima udienza di comparizione rispetto alla data indicata dall’attore.

Con Osservanza.
Milano, lì ___ / ___ / 2019.
Avv. ________________



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