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L'AFFIDAMENTO DEI FIGLI DI COPPIE SEPARATE

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LE REGOLE SULL'AFFIDAMENTO DEI FIGLI IN CASO DI SEPARAZIONE LEGALE O DI FATTO DEI GENITORI Un problema di grande attualità per chi si occupa di diritto di famiglia e di tutela dei minori in caso di separazione legale di coppie sposate e di separazione di fatto delle coppie conviventi more uxorio riguarda l'affidamento dei figli. Quali norme si applicano ed a quali criteri si devono attenere i giudici investiti delle cause di separazione, di divorzio o di separazione di fatto delle coppie non sposate? A questa domanda risponde il Capo II del Libro I del codice civile, introdotto dall'art.7 del D. Lgs. 154/2013 che ha riordinato uniformemente la normativa in materia di filiazione: gli artt. 337 bis e ss. c.c. si applicano infatti ai procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento degli effetti civili del matrimonio, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati al di fuori del vincolo coniugale. In altri termi

LA GARANZIA PER VIZI E DIFETTI NEL CONTRATTO DI VENDITA

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LA GARANZIA PER VIZI E DIFETTI  NEL CONTRATTO DI VENDITA LA DISCIPLINA CODISTICA (artt. 1490 e ss. c.c.) L'art. 1490 c.c. (garanzia per vizi della cosa venduta) dispone che " il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata, ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa".   I l successivo art. 1491 c.c. (esclusione della garanzia) dispone , invece, che " non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa venduta; parimenti non è dovuta se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo che il venditore abbia dichiarato che era esente da vizi". La ratio di queste due norme contenute nel Libro IV Titolo III del C odice C ivile in materia di vendita di beni mob