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LA GARANZIA PER VIZI E DIFETTI NEL CONTRATTO DI VENDITA

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LA GARANZIA PER VIZI E DIFETTI  NEL CONTRATTO DI VENDITA LA DISCIPLINA CODISTICA (artt. 1490 e ss. c.c.) L'art. 1490 c.c. (garanzia per vizi della cosa venduta) dispone che " il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata, ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa".   I l successivo art. 1491 c.c. (esclusione della garanzia) dispone , invece, che " non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa venduta; parimenti non è dovuta se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo che il venditore abbia dichiarato che era esente da vizi". La ratio di queste due norme contenute nel Libro IV Titolo III del C odice C ivile in materia di vendita di beni mob